Il lavoratore
Toscana, Sorveglianza Sanitaria Pisa Livorno
Come tutte le estati periodo in cui i dipendenti vanno in ferie, ed in cui gli studenti si rendono disponibili a lavorare, o in cui aumenta la domanda di certe figure professionali risulta evidente la diversità di atteggiamento da parte dei datori di lavoro sul personale da far sottoporre a visita di idoneità da parte del medico competente.
In merito ci aiuta la definizione di “lavoratore” che troviamo al D.Lgs 81/08, titolo 1, articolo 2, comma 1, lettera a: “Il lavoratore è una persona che svolge una attività lavorativa con o senza retribuzione, anche solo al fine di imparare un mestiere”.
Pertanto rientra nella definizione di lavoratore anche un tirocinante, uno studente di istituti professionali o università in cui vi sia esposizione ai rischi lavorativi.
Di seguito, per completezza, riporto la norma:
Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549(N) , e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196(N) , e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468(N) , e successive modificazioni;
Dott.ssa FAVILLI FRANCESCA.
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