Alcool e Lavoro Toscana Pisa Livorno
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La normativa vigente su alcol e lavoro è disciplinata da:
- Decreto Legislativo 81/2008 all’art. 41 c. 4 bis
- Legge 125/2001 all’art. 15
- Intesa Stato Regioni 16 Marzo 2006
- Legge 120 del 07/2010
Così come riportato. La normativa è finalizzata, nelle fattispecie in esame, a proteggere dai rischi non solo i lavoratori, ma anche i colleghi di lavoro ed in generale i soggetti terzi che potrebbero essere danneggiati dal comportamento non corretto dei lavoratori che si trovano sotto l’effetto di alcol..
La legge 125/01 (Art. 15)
La legge 125/01, all’Art. 15, dispone che nelle attività lavorative ad alto rischio di infortunio, ovvero in cui diventa rilevante il problema di garantire la sicurezza di terzi, “è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”. L’elenco delle attività è stato specificato dall’Intesa Stato Regioni del 16 Marzo 2006, e comprende numerose categorie professionali. Tra queste:
Personale sanitario in strutture pubbliche e private
Insegnanti e vigilatrici d’infanzia
Mansioni che prevedono il porto d’armi
Addetti alla guida di veicoli con patente B e superiori
Carrellisti ed operatori di macchine per movimento terra
Addetti all’edilizia,
Controllori di volo e del traffico ferroviario
Operatori che lavorano a contatto con esplosivi
E molti altri…
Per questi lavoratori la legge prevede un generale divieto di bere alcolici (divieto non limitato, come spesso si pensa, all’orario di lavoro), e vieta ai datori di lavoro di somministrare bevande alcoliche, ad esempio nei bar aziendali, mense, macchine distributrici di bevande, ecc. La legge 125/01 stabilisce anche che il medico competente (ed i medici dell’ASL) effettuino test alcolimetrici sui lavoratori interessati, che devono avere esito del tutto negativo: per i lavoratori infatti non c’è un limite, e non ci deve essere nemmeno una goccia di alcol nel sangue (e quindi nell’aria espirata) perché non è vietato “bere troppo”, è vietato bere in senso assoluto. E del resto, anche il Codice della Strada prevede il limite “zero”, oltreché per i neopatentati, anche per i conducenti professionali.
Se un lavoratore viene riscontrato positivo all’alcol test, non significa che è alcodipendente (condizione per fortuna rara) ma, avendo infranto il divieto e potendo costituire un rischio per se stesso e per gli altri, deve essere allontanato immediatamente dalla mansione a rischio, per il tempo necessario a metabolizzare completamente l’alcol.
Attenzione: stiamo parlando di assunzione anche di modiche quantità di alcol, comunque vietate dalla legge per questi lavoratori. Non parliamo necessariamente di un lavoratore che si presenti in evidente stato di ebbrezza sul lavoro: in questi casi non è indispensabile che il medico competente (che non sempre è presente in azienda o attivabile in breve tempo) effettui il test, perché il datore di lavoro stesso (ma anche il dirigente o il caporeparto), a suo insindacabile giudizio, ha la possibilità e il dovere di allontanare il lavoratore dalla mansione a rischio per sè o per glia altri, ne’ più ne’ meno come farebbe (e deve fare) in qualsiasi caso un lavoratore, anche per un “normale” malessere indipendente dall’uso di alcol o di altre sostanze, non appaia in grado di assolvere in sicurezza ai suoi compiti. Ciò è espressamente previsto dall’art. 18 comma 1 lettera c del Testo Unico.
Obblighi del Datore di Lavoro e del Medico Competente
il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Medico Competente deve:
- effettuare la valutazione del rischiolegato all’assunzione di alcol,
- elaborare proposte di programmi ed azioni di promozione della salute nell’ambito delle attività di informazione e formazione.
In particolare la valutazione dei rischi deve:
- individuare l’esistenza nell’azienda di mansioni ad elevato rischio di infortunio per il lavoratore e per i terzi, ricomprese tra quelle presenti nell’elenco delle lavorazioni per le quali sarà previsto il divieto di assunzione di alcol, le misure preventive, promozionali ed educative previste per attenuare il rischio. Il divieto dell’assunzione di alcolici deve essere considerato anche per i lavoratori reperibili che potrebbero quindi essere chiamati in servizio attivo;
- individuare un pool di mansioni alternativeper i lavoratori positivi al test o in osservazione per valutare la condizione di alcol dipendenza;
- definire le procedure aziendali che proibiscano la somministrazionedi alcolici ai lavoratori per i quali vige il divieto di assunzione sia all’interno dell’azienda che al di fuori, esplicitando chiaramente tale vincolo nei rapporti con gli esercizi convenzionati per la somministrazione di pasti, con altri esercizi/punti vendita aperti anche al pubblico all’interno dell’area dell’azienda, compresi i distributori automatici;
- definire le procedure aziendali in caso di lavoratore positivoal test con etilometro ed in caso di rifiuto da parte del lavoratore di sottoporsi al test con etilometro;
- provvedere all’informazione di tutti i lavoratori
- provvedere alla formazione dei lavoratori ricompresi nell’elencosui rischi da alcol per la salute e la performance. I contenuti minimi della formazione dovranno essere:
- effetti acuti dell’alcol sulla performance ad alcolemie crescenti;
- effetti cronici dell’alcol sulla performance e sulla salute;
- interazioni dell’alcol con sostanze eventualmente presenti nel ciclo produttivo;
- interazioni dell’alcol con farmaci;
- normativa specifica alcol-lavoro e riflessi sulla sorveglianza sanitaria;
- chiarimenti sulla estensione del divieto di assunzione di alcolici anche ai periodi
- antecedenti l’ingresso al lavoro;
- modalità di esecuzione di test con etilometro;
- esplicitazione del protocollo sanitario;
- esplicitazione dei provvedimenti aziendali in caso di positività dei lavoratori a test con etilometro ed in caso di periodo di osservazione/valutazione presso il CCA (Centri di Consulenza Alcologica).
Il medico competente istituisce il Protocollo sanitario da adottare per la valutazione alcolemica tramite etilometro e per la sorveglianza sanitaria delle attività lavorative ad elevato rischio infortuni
Tale protocollo deve prevedere:
- a) la valutazione delle alcolemia mediante etilometro;
b) la valutazione sanitaria di primo livello
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